Contratti di Rete, il nuovo modo di fare sistema

Il contratto di rete, disciplinato dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è una nuova forma di aggregazione tra imprese che ha lo scopo di facilitare l’innovazione di prodotto o di processo.

Si distingue nettamente da altre forme associative, come i distretti o i consorzi, perchè supera la logica della territorialità (non bisogna essere per forza “vicini di casa “per aderire alla rete).

La “rete” può essere costituita da imprese dello stesso settore o anche di settori diversi, ma in questo caso rischia di perdere il focus sull’innovazione e di diventare un’aggregazione a obiettivo variabile.

I contratti di rete devono essere formalizzati per atto pubblico presso un notaio e possono prevedere o meno un fondo patrimoniale, da dividere pro-quota fra tutti i partecipanti.

L’esistenza o meno del fondo patrimoniale fa scattare l‘incentivo fiscale. Infatti, tutti gli investimenti della rete effettuati attingendo al fondo patrimoniale sono detassati (nella quota utili).

Ma quello fiscale non è il vantaggio più importante previsto dal legislatore per i contratti di rete, anzi.

I veri vantaggi delle reti di imprese sono:
– flessibilità operativa (nessun limite territoriale all’adesione, massima libertà nella definizione degli obiettivi strategici)
– risparmio costi di esercizio (approvvigionamenti in comune di beni e servizi)
– maggior capacità di credito bancario (la rete funziona da “consorzio fidi” e garantisce i suoi associati nei confronti del sistema bancario)
– maggior potere contrattuale (una rete di 30 imprese ha più capacità negoziale con clienti e fornitori di una singola impresa)
– condivisione delle risorse umane per la realizzazione di progetti innovativi.

Tutti questi vantaggi aumentano all’aumentare del numero dei partecipanti alla rete. Reti grandi generano maggiori economie di scala, hanno maggiori risorse da condividere e maggior potere contrattuale.

Ma, in concreto, cosa possono fare le imprese che si associano in un contratto di rete?

Anzitutto, innovazione. Possono individuare dei progetti per innovare (processi o prodotti) e condividerne costi e ricavi, risorse e vantaggi. Possono sviluppare delle sinergie operative per migliorare il loro posizionamento sul mercato o sfruttare la leva fiscale per condividere degli investimenti che altrimenti non avrebbero avuto la forza di fare.

L’Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a disciplinare i contratti di rete. Ad oggi sono state costituite circa 89 reti attive, con una media di 7-8 partecipanti. Siamo ancora all’inizio e non tutti gli imprenditori hanno colto la potenzialità esplosiva dello strumento.

Gli operatori che stanno facendo da apripista, con modalità diverse, ai contratti di rete in Italia, oltre alle associazioni di categoria, sono la Assoreti PMI, presieduta da Eugenio Ferrari, e il Gruppo H2biz, presieduto dall’imprenditore Luigi De Falco (fondatore anche di questa testata).

Assoreti PMI si sta dedicando alla formazione di reti territoriali con un focus accentuato sulla formazione dei futuri partecipanti alla reti e sulla consulenza alla costituzione.

H2biz ha invece scelto una strada diversa. Forte della sua posizione di primo business network italiano (100.000 iscritti), si è posta come volano diretto nella formazione di grandi reti settoriali da collegare successivamente tra di loro in un sistema di “rete di reti” e partecipa direttamente ad ogni singola rete.

Ad oggi H2biz ha raccolto l’adesione di circa 6.000 imprese interessate ai contratti di rete, suddivise in trenta settori, e sta facendo dialogare tra di loro i vari soggetti per arrivare alla costituzione delle reti entro l’estate.

Il fatto che sul mercato ci siano due soggetti che operano con approcci e strategie diverse è un valore aggiunto che consente ad ogni imprenditore di avvicinarsi al modello di rete che sente più vicino alle proprie esigenze.

About Marco Blaset 155 Articles
Giornalista economico della Federazione Svizzera e Direttore di Outsider News.

1 Comment

  1. Salve! Ho da porre un quesito: I contratti di rete sono applicabili al settore turistico ad esempio ai Club di Prodotto o ai Prodotti d’area riguardo lo sviluppo di servizi e/o prodotti innovativi per gli hotel e l’area turistica che coinvolgano anche soggetti di settore diverso?

    Cordiali saluti,

    Maria Vittoria Meneghini

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