Digital Transformation: gli aspetti legali più delicati emersi durante la pandemia

I dati che ci arrivano dagli Osservatori sul cosiddetto traffico informatico sono impressionanti: nel mese di marzo 2020 i consumi di banda larga rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 sono più che raddoppiati. Non solo: i byte consumati sono aumentati di 10 volte rispetto al dato medio mensile per anno, per non parlare delle riunioni o incontri o cosiddette chiamate di gruppo effettuate su piattaforme ad hoc.

Questa tragica situazione economico-sanitaria ha certamente aumentato e migliorato l’approccio del mondo lavorativo italiano al digital.

Tutte le riunioni, siano state esse di coordinazione o di transazione di contratti anche sovranazionali, sono state tenute in forma telematica. Su Zoom gli utenti attivi sono cresciuti di 20 volte rispetto al periodo precedente alla pandemia, l’applicazione Google Meet è cresciuta di 30 volte negli Stati Uniti e di 140 in Italia, per non parlare di Facebook Messenger sul quale le riunioni di gruppo sono aumentate del 1.000%. Numeri decisamente impressionanti che stanno leggermente calando dopo la fine del lockdown. Ad ogni modo, l’effetto creato è interessante perché aziende e professionisti hanno potuto sperimentare che è possibile per loro concludere contratti o chiudere trattative, anche importanti, attraverso incontri virtuali.

Su questo nascono naturalmente diverse riflessioni dal punto di vista giuridico: come formalizzare un accordo raggiunto in un incontro telematico? Come formalizzare i contratti definiti e gli eventuali step intermedi delle trattative? (Come noto, è buona norma, in qualsiasi trattativa, formalizzare tutti gli accordi intermedi che vengono raggiunti prima della conclusione del contratto definitivo.)

Gli strumenti riconosciuti con valore legale sono certamente la PEC, l’e-mail – solo in alcuni casi, soprattutto nelle relazioni internazionali, molto meno nelle relazioni commerciali limitate al mercato italiano – il fax, che ormai ha però sapore antico, e lo scambio di documenti che abbiano valenza giuridica online.

Su questo aspetto, infatti, va evidenziata in maniera importante, anche per chi da questa pandemia ha sviluppato l’idea di effettuare commerci online, la differenza sostanziale tra contratti online e contratti conclusi a distanza, ovvero attraverso l’utilizzo di e-mail o altri strumenti per la trasmissione della semplice copia.

Per contratti online o contratti telematici si intendono i contratti la cui elaborazione del testo, conclusione, intesa come incontro della volontà delle parti, e sottoscrizione avvengano esclusivamente con sistemi telematici. Questo tipo di contratto richiede naturalmente la sottoscrizione in forma telematica, ovvero altri strumenti di verifica dell’identità di chi sottoscrive ed adeguate certificazioni.

Il contratto concluso a distanza è invece quel contratto in cui le parti non sono fisicamente presenti nello stesso luogo; il consenso congiunto viene raggiunto attraverso uno scambio, spesso successivo, di documenti sottoscritti prima da una parte e poi dall’altra. È importante sottolineare per le aziende che intendono operare in questo senso che, anche rispetto alle previsioni del Codice del Consumatore, vanno precisate, sulle Condizioni Generali di contratto, le modalità eventualmente scelte per la conclusione di contratti a distanza, condizioni che sono assolutamente differenti da quelle che la Legge prevede per i cosiddetti contratti online.

Va in ultimo puntualizzato che, come intuibile, il contratto a distanza è, nella maggior parte dei casi, destinato ad un rapporto commerciale B2C, pur se in Italia viene usato moltissimo anche nel B2B. In quest’ultimo caso, invece, sotto il profilo della tutela giuridica, è assolutamente consigliabile procedere alla sottoscrizione di un contratto telematico che abbia tutte le caratteristiche del caso. Questo con riferimento ad alcune problematiche insorte, e già oggetto di attenzione della nostra Giurisprudenza, relativamente al momento della conclusione del contratto e alla decorrenza dello stesso, che in alcuni casi di forniture può incidere sulla successiva durata, aspetto che può diventare problematico in caso di eventi di forza maggiore come quello pandemico appena superato.

Marcella Coccanari
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L’avv. Marcella Coccanari è la fondatrice e CEO dello Studio Legale e Tributario Coccanari & Partners. Lo Studio è specializzato nell'assistenza alle imprese ed è caratterizzato da una visione ed un’esperienza multidisciplinare ed internazionale. Nasce con il sogno e la mission di assistere aziende di eccellenza, italiane ed estere, a raggiungere i loro obiettivi di espansione, sicurezza e prosperità nei vari mercati internazionali. Questo viene costantemente realizzato con servizi di alta qualità e personalizzati per ogni cliente. Lo Studio ha sede a Roma e Milano, con desk geografici a Londra, Miami e Shanghai e si avvale di un network di corrispondenti locali nei principali mercati del mondo.