Dalla sede milanese abbiamo un osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze del mercato mondiale del fashion e sui nuovi accordi e partnership nel mondo della moda e del Made in Italy. Molti sono i giovani designer e stilisti che, in questi giorni, abbiamo incontrato nei parterre delle sfilate, insieme a fashion blogger e influencer.
All’occhio attento degli avvocati non sfuggono i dettagli che qualificano subito un vero professionista o una promettente azienda. Molti, infatti, sono gli elementi che concorrono al successo di una impresa nel settore della moda e, tra questi, oltre allo stile e all’ispirazione, vanno certamente annoverati la cura e rispetto delle innumerevoli norme e dei molteplici aspetti economici e fiscali coinvolti.
Questi elementi, pur offrendo, comprensibilmente, meno appeal, sono quelli che hanno ahimè sancito il fallimento ed insuccesso di molte iniziative, pur lodevoli sotto il profilo dello stile.
Il primo aspetto che consigliamo ai nostri clienti di tutelare è quello della proprietà intellettuale che, nel mondo della moda, richiede particolare attenzione. Ciò anche in considerazione della immediata e virale diffusione delle immagini delle proprie creazioni, spesso e volentieri promossa proprio dalle aziende di moda, magari ancor prima di aver provveduto ad una adeguata tutela.
Sotto questo profilo, risulta particolarmente utile individuare fin dall’inizio strategie di protezione in ambito multinazionale in considerazione dei rischi di contraffazione, notoriamente più probabili in alcuni mercati dell’Oriente, nonché delle differenti normative e gradi di tutela, presenti per esempio negli Stati Uniti rispetto all’Europa.
È importante sottolineare che, quando si parla di fashion, la protezione della proprietà intellettuale non possa essere rimandata esclusivamente alla fase di vendita e distribuzione e quindi contrattuale, ma vada prevista fin dall’ideazione e realizzazione del capo.
Nel momento in cui lo stilista o designer presenta il proprio prodotto, si passerà auspicabilmente in una fase in cui agenti e distributori proporranno la commercializzazione dei capi/accessori.
Come in qualsiasi fornitura sui mercati internazionali, la forza ed efficacia della tutela giurisdizionale è fortemente soggetta ai due seguenti elementi: la legge applicabile ai contratti nel caso di compravendita di prodotti dell’industria della moda, e il Tribunale che si troverà a dirimere la controversia (c.d. foro competente).
Casi di grande visibilità mediatica relativi alla tutela di proprietà intellettuale e marchi sono quelli di Christian Laboutin che ha portato YLS in Tribunale per aver creato calzature con la suola rossa, notoriamente elemento distintivo delle creazioni Laboutin, ovvero la controversia tra John Galliano e Dolce & Gabbana per presunta frode fiscale.
È risaputo che alcune legislazioni, in particolare quelle Europee, siano particolarmente votate alla tutela, sia civile che penale, della proprietà intellettuale, così come la normativa USA. A queste si deve, infatti, la nascita della denominazione “Made in” che protegge, oltre all’ideatore/creatore del prodotto innovativo, anche il Paese di provenienza e le abilità artigianali legate alla produzione.
Oltre alla tutela del fashion brand, molteplici sono gli ulteriori elementi da valutare tra cui il diritto anti-trust, la sostenibilità ambientale della produzione e le questioni relative alla gestione delle risorse umane.
Proprio per questo, il Fashion Law costituisce oggi un ramo specialistico del Diritto industriale ovvero del Diritto che si occupa della tutela della proprietà intellettuale e dei marchi sul mercato.
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