Il cane trovato può essere tenuto se non reclamato dal proprietario entro venti giorni

Una recente decisione dei giudici penali di legittimità che riguarda il ritrovamento di animali merita di essere sottoposta all’attenzione dei lettori ai quali sarà probabilmente capitato di trovare un cucciolo o un cane per strada e si saranno chiesti se potevano tenerlo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 18749 del 29 aprile 2013 della seconda sezione penale, si è espressa in un caso di presunta “appropriazione indebita” concernente il ritrovamento ed il successivo rifiuto di riconsegnare un cane. Successivamente era comparso il proprietario che non ottenendo la restituzione, aveva sporto querela.

Quando si configura l’appropriazione indebita, reato perseguibile a querela di parte ?
Ricordo che l’art. 647 del codice penaleAppropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o per caso fortuito” stabilisce che “è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 ad euro 309: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate; (…) 3) chiunque si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. (…)”
L’articolo in questione prevede che, qualora si accerti che il colpevole conosceva il proprietario della cosa di cui si è appropriato, la pena della reclusione può arrivare fino ai due anni.

Un anziano signore, nella controversia approdata in Cassazione, era stato querelato per essersi appropriato di un cane di razza meticcia boxer, senza segni di riconoscimento, del quale era entrato in possesso trovandolo per strada in quanto alla richiesta di restituzione del proprietario si era rifiutato di riconsegnarlo.
Dopo il primo grado di giudizio dinanzi il Giudice di Pace, la Corte di Appello di Venezia aveva ritenuto di non doversi procedere nei confronti dell’uomo poiché il reato dove ritenersi estinto per prescrizione, accordando tuttavia a carico dell’imputato la somma di 500 euro quale danno risarcibile al proprietario costituitosi parte civile.
Giunto il procedimento in Cassazione i giudici della II sezione penale hanno accolto il ricorso dell’anziano annullando la sentenza e rimettendo il procedimento al giudice civile competente per il grado di appello, precisando che il reato di cui all’art. 647 prevede il fatto appropriativo di cosa smarrita della quale una persona abbia acquisito il possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Il reato in questione prevede al numero 3 il fatto appropriativo di cosa smarrita della quale una persona abbia acquisito il possesso per errore altrui o per caso fortuito.

L’articolo 647 del codice penale deve essere necessariamente coordinato con l’art. 925 del codice civile.
L’art. 925 del codice civile stabilisce infatti che gli “animali mansuefatti” ovvero quelli addomesticati e quindi con l’abitudine di tornare presso il luogo dove sono abitualmente tenuti dal proprietario, appartengono a chi ne ha acquisito il possesso salvo che non venga richiesta la restituzione entro venti giorni da quando il proprietario ha conosciuto il luogo dove si trovano.

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 647 codice penale occorre che l’acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui e nel caso in questione l’acquisizione del possesso di una cane che si sia “smarrito” rientra fra le ipotesi del “caso fortuito”.

Secondo la decisione della Corte d’Appello di Venezia a seguito di istruttoria erano risultati incontestati il fatto che il “cane” si era smarrito dopo essere sfuggito al proprietario e che era stato “raccolto” dall’imputato che non avrebbe inteso restituirlo, dubitando della identità tra l’animale trovato e quello smarrito.
Nel caso di specie va applicato anche l’articolo 925 del codice civile dove è previsto l’acquisto della “proprietà” dell’animale da parte di chi se ne sia impossessato se l’animale non sia stato reclamato entro venti giorni dal proprietario.
Per applicare la fattispecie di reato dell’articolo 647 del codice penale, occorre che l’acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui e l’acquisizione del possesso di un cane che si sia “smarrito” può essere fatta rientrare fra le ipotesi di “caso fortuito”.
I giudici di piazza Cavour hanno precisato che gli animali devono essere considerati “cose”, assimilabili – secondo i principi civilistici – alla “res” (Cass. Sez. V 11.10.2011 n. 231).

Tenuto conto che gli animali non possono essere considerati “persone”, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile, essi devono essere ricompresi nel novero delle “cose” (mobili), con susseguente applicabilità delle relative fattispecie penali, fra le quali quella qui contestata, ricorrendone le relative condizioni.
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Luigi De Valeri
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Luigi De Valeri, nato a Roma nel 1965, ha conseguito nel 1994 il titolo di procuratore legale. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, titolare dello Studio Legale De Valeri attivo nei settori del diritto civile, lavoro e sicurezza sul lavoro, assicurazioni e responsabilità professionale, immobiliare, diritto societario e start-up, diritto di internet e privacy, diritto dell'Arte, diritto amministrativo e diritto penale. Consulente giuridico di EBAFoS, ente bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza sul lavoro, FIRAS-SPP federazione italiana responsabili addetti servizi prevenzione e protezione, Prison Fellowship Italia Onlus.

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