Infortunio del giocatore: la società sportiva è sempre responsabile?

infortunio basketChi è responsabile giuridicamente per l’infortunio di un giocatore? Per rispondere a questa domanda analizziamo il caso di un professionista del basket che è stato risolto di recente dalla sezione lavoro della Cassazione. Ricordiamo quanto prevede l’art. 2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Un giocatore di pallacanestro professionista nel corso di una partita subiva un grave infortunio al tendine di Achille, a seguito del quale, dopo interventi chirurgici e tentativi di riabilitazione, era costretto ad interrompere l’attività agonistica.

L’ex cestista proponeva una domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. convenendo dinanzi il giudice del lavoro la sua società sportiva, il giudice di primo grado tuttavia respingeva il ricorso per non avere il lavoratore precisato e contestato quale comportamento datoriale sarebbe stato fonte della responsabilità.
Seguiva l’appello dove la difesa del giocatore sosteneva che, descrivendo il sinistro, aveva dato per presupposta la connaturata pericolosità dell’agonismo sportivo come disciplinata dall’art. 7 della Legge 91 del 1981 che prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria a carico della società sportiva presso cui l’atleta lavoratore è iscritto e che quest’ultima aveva omesso di effettuare i controlli sanitari ed aveva consentito che egli continuasse a giocare dopo l’infortunio al tendine di Achille.

La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado poichè nel ricorso introduttivo l’atleta non aveva mai fatto richiamo al tipo di obblighi specifici di sicurezza del lavoro o generici di diligenza o prudenza che il datore di lavoro sportivo avrebbe violato e che sarebbero stati in nesso causale con l’incidente, non aveva contestato l’omessa sottoposizione a controlli dei medici, che questi fossero stati superficiali o che, nonostante fosse emersa da questi controlli l’usura del tendine, la società avesse consentito comunque al dipendente di giocare.
Pertanto quanto dedotto solo in appello ovvero vari fatti materiali richiedenti accertamenti istruttori era da ritenersi tardivo e quindi inammissibile.

La controversia giungeva in Cassazione a seguito del ricorso dell’ex giocatore.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, decideva il contenzioso con la sentenza n. 8297 del 23 aprile 2015 che respingeva definitivamente la domanda del ex giocatore.

Il lavoratore ricorrente, precisava la Corte, avrebbe dovuto dedurre l’omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione.
L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

Il lavoratore che subisce l’inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell’altra parte, dato che ai sensi dell’art. 1218 cc, è il datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, è comunque soggetto all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate.
L’obbligo incombente ex art. 2087 c.c. sul datore di lavoro va parametrato alle particolarità del lavoro ed alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il detto lavoro deve svolgersi.
Determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, tra questi l’attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell’atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa.

Per queste attività lavorative che prevedono la necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore non si configura, secondo la Corte, una responsabilità ex art. 2087 del datore di lavoro, salvi i casi in cui possano addebitarsi alla società sportiva comportamenti specifici, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, che abbiano causato l’aggravamento del rischio collegato alla natura dell’attività sportiva.

Nel caso particolare la difesa dell’atleta si era limitata in primo a grado a descrivere “…le modalità del sinistro con la sola indicazione che la lesione del tendine di Achille si sarebbe verificata “correndo durante un’azione di gioco” ovvero nelle normali ed imprescindibili modalità di esecuzione della prestazione lavorativa tipica…”.
Non era stata prospettata la mancata adozione di specifici obblighi di sicurezza del lavoro o generici di diligenza e prudenza.
Correttamente il giudice di secondo grado aveva qualificato come nuove le allegazioni di fatto e di diritto introdotte per la prima volta in appello e quindi inammissibili.

Quanto alla presunzione di colpa gravante sul datore di lavoro è vero che questi deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno ma il lavoratore ricorrente deve prospettare le circostanze dell’inadempimento e questo non era stato dedotto nel ricorso introduttivo.

Luigi De Valeri
Informazioni su Luigi De Valeri 38 Articoli
Luigi De Valeri, nato a Roma nel 1965, ha conseguito nel 1994 il titolo di procuratore legale. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, titolare dello Studio Legale De Valeri attivo nei settori del diritto civile, lavoro e sicurezza sul lavoro, assicurazioni e responsabilità professionale, immobiliare, diritto societario e start-up, diritto di internet e privacy, diritto dell'Arte, diritto amministrativo e diritto penale. Consulente giuridico di EBAFoS, ente bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza sul lavoro, FIRAS-SPP federazione italiana responsabili addetti servizi prevenzione e protezione, Prison Fellowship Italia Onlus.

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