Di recente, la Suprema Corte si è espressa individuando la tutela del contraente in buona fede, che ha subito danni per responsabilità precontrattuale della controparte, nella cosiddetta perdita di chance.
Con sentenza del 16 novembre 2020 n. 25874, la terza Sezione Civile della Cassazione ha fornito una interpretazione e chiarificazione sulla natura del danno da responsabilità precontrattuale.
In particolare, la Cassazione, invertendo un orientamento precedente, ha individuato l’interesse da tutelare, per il contraente che ha subito il danno per la mancata realizzazione del contratto. Tale interesse, secondo la Suprema Corte, non è da individuare nel cosiddetto interesse positivo, bensì in un interesse negativo. Chiariamo il concetto con l’esempio pratico del caso sottoposto all’esame della Cassazione.
Una parte contrattuale veniva indotta all’acquisto di una proprietà immobiliare dalla controparte che aveva prospettato un forte interesse alla successiva locazione dell’immobile stesso, vincolandosi in tal senso.
La prospettiva di guadagno del primo contraente consisteva, quindi, nel veder messo a reddito in tempi stretti il suo investimento immobiliare. Una volta proceduto all’acquisto, tuttavia, la controparte rimaneva silente per lungo tempo e, solo dopo anni, comunicava di non poter procedere alla locazione, facendo quindi venire meno l’aspettativa del primo contraente di ottenere un reddito dal bene.
Ricorrendo in sede giudiziale, l’acquirente del bene vedeva rigettate con rinvio, dalla Cassazione, le proprie doglianze in quanto i giudici della Suprema Corte ritenevano erronea l’identificazione del danno nella perdita economica corrispondente alla mancata percezione dei canoni di locazione che sarebbero maturati se il contratto fosse stato eseguito.
La nuova interpretazione, pertanto, sostiene che, accertata la responsabilità di tipo precontrattuale, va in realtà risarcito il cosiddetto interesse negativo, ovvero, sia il danno emergente delle spese inutilmente sostenute per le trattative, sia il lucro cessante da identificare come mancato guadagno per la perdita di chance. Sarà, quindi, adesso onere del primo contraente allegare, in sede di rinvio, la prova delle altre occasioni di contratto che ha perduto a causa dell’impegno assunto nei confronti della controparte che, come detto, non ha più adempiuto.
Questa sentenza si è allineata a quella scuola di pensiero che vede la responsabilità precontrattuale, prevista dall’art. 1337 c.c., come inquadrabile nella più ampia fattispecie della responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la quantificazione dei danni non può essere riconducibile alle somme previste dal contratto stesso. Concludendo, la Cassazione ha identificato il pregiudizio del contraente nell’impossibilità di avviare trattative con altri soggetti e nella perdita della possibilità di conseguire un guadagno economico.