Risarcimento sinistri stradali: la richiesta deve essere effettuata entro tre mesi

Novità rilevanti in materia di risarcimento danni da circolazione stradale con il decreto legge varato dal governo Letta, che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni. Dal 24 dicembre 2013 è vigente il decreto legge 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 avente pari data, con cui, tra l’altro, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 2947 del codice civile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore“, prescrive ora il secondo comma della norma.

Il che vuol dire, si badi bene, che il danneggiato, conducente, trasportato o pedone, deve inviare entro tre mesi dalla data del fatto la richiesta di risarcimento al responsabile del sinistro e alla sua compagnia di assicurazioni altrimenti potrà essergli opposta la decadenza dal diritto ad essere risarcito, richiesta che, in difetto di risarcimento o nell’ ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, dovrà essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.

Va ricordato che l’art. 1310 del codice civile dispone che l’atto interruttivo della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Il decreto legge 145 per la parte concernente il risarcimento danni da sinistri stradali è finalizzato ad incrementare la lotta alle frodi nel settore della responsabilità civile auto ma è facile pensare, quale operatore del diritto e del settore infortunistica, che l’introduzione di un termine di decadenza assai breve costituisca un evidente favore per le compagnie di assicurazioni tenute a risarcire il danno.

Va precisato sin da ora che sono state previste dal decreto ulteriori novità riguardanti l’ammissibilità delle testimonianze sulla dinamica dei sinistri che mi riservo di commentare a seguito della conversione in legge che potrebbe comportare modifiche alla normativa in questione.
Rimane invariato il termine prescrizionale biennale per i danni causati dalla circolazione stradale, mentre per quelli derivanti da insidie stradali o trabocchetti, ad esempio le famigerate buche e sconnessioni stradali, si applica il termine di cinque anni ex art. 2948 del codice civile (Cass. civ. III, 22 giugno 2006 n. 14456).

Qualora poi il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli configuri una fattispecie penalmente rilevante, ad esempio art. 598 c.p. “omicidio colposo”, il termine prescrizionale in sede civile diventa quello più lungo previsto in ambito penale e questo anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non degli autori del reato ma dei soggetti che devono rispondere a titolo di responsabilità indiretta anche se non interessati dal procedimento penale.
La costituzione di parte civile proposta nel corso del giudizio interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il termine prescrizionale è interrotto validamente con la richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata A.R. o P.E.C. o la notifica dell’atto di citazione in giudizio, a seconda del valore dinanzi il Giudice di Pace o il Tribunale ordinario competente, con cui si formula la domanda di risarcimento al responsabile civile e alla compagnia che lo assicura per la r.c.a.

Luigi De Valeri
Informazioni su Luigi De Valeri 38 Articoli
Luigi De Valeri, nato a Roma nel 1965, ha conseguito nel 1994 il titolo di procuratore legale. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, titolare dello Studio Legale De Valeri attivo nei settori del diritto civile, lavoro e sicurezza sul lavoro, assicurazioni e responsabilità professionale, immobiliare, diritto societario e start-up, diritto di internet e privacy, diritto dell'Arte, diritto amministrativo e diritto penale. Consulente giuridico di EBAFoS, ente bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza sul lavoro, FIRAS-SPP federazione italiana responsabili addetti servizi prevenzione e protezione, Prison Fellowship Italia Onlus.

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