Il Consiglio di Stato rivoluziona il modo di costituire una start up innovativa. Con sentenza 2643/2021 del 29.03.2021, la massima Giustizia amministrativa ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale è stato richiesto l’annullamento del Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016 che consente la costituzione di start up innovative senza preventivo atto pubblico notarile.
Il suddetto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56/2016, definisce le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata, classificate come start-up innovative, tramite documento informatico firmato digitalmente – senza quindi necessità di autentica della sottoscrizione – pur lasciando la possibilità di costituire la società per atto pubblico notarile. Di fatto, tale decreto ha dato il via libera alla costituzione online delle start-up Innovative.
Inoltre, lo stesso decreto ministeriale succitato amplia i poteri di controllo del Registro delle imprese, prevedendo che quest’ultimo verifichi «la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale, oltre che «la riferibilità astratta del contratto».
La pronuncia del Consiglio di Stato di pochi giorni fa rende illegittimo il decreto del MiSe poiché l’assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto con le disposizioni Ue.
Il curatore presso il Registro imprese conduce, infatti, in coerenza con il dettato normativo, solo verifiche meramente formali all’atto della costituzione di queste S.r.l. in Camera di Commercio.
Così, l’assenza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, pone «in contrasto» il decreto italiano con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea: le direttive 101/2009 e 1132/2017 dispongono che «l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche debbano rivestire «la forma di atto pubblico» (…) «in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario».
A far data dal 29 marzo, tutti coloro che intendono creare una start-up innovativa dovranno dunque seguire la via burocratica “classica”, riservata a qualsiasi altra tipologia di impresa in Italia.